La violazione è conclamata, ma resta agli organi del Coni la valutazione sulla sua effettiva gravità e sulle conseguenze, con la parola commissariamento che compare solo marginalmente. E c'è il nodo dei tempi del ricorso

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Il tesseramento rappresentava una condizione indispensabile per poter essere eletto alla presidenza della Figc e Giovanni Malagò, secondo quattro pareri legali acquisiti dal Coni e visionati dall'Ansa, non risultava in possesso di tale requisito. Le valutazioni degli avvocati Franco Gaetano Scoca, Luigi Medugno, Massimo Coccia e Alberto Angeletti convergono dunque sulla questione della validità dell'elezione, pur senza indicare il commissariamento come conseguenza automatica. Medugno parla infatti di "valutazioni doverose" affidate agli organi competenti del Coni, ma "connotate da margini di discrezionalità delibativa quanto alla ponderazione della gravità delle infrazioni riscontrate". La Giunta del Coni, in base all'articolo 7 dello Statuto, potrebbe intervenire soltanto in presenza di "gravi violazioni nell'ordinamento sportivo", ovvero di condotte capaci di incidere in modo rilevante sull'autonomia, sulla regolarità o sulle finalità istituzionali dell'ente. Sarà quindi la valutazione della gravità della violazione a determinare i successivi passaggi.

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Per Medugno, si tratterà di decisioni di "natura strettamente tecnico-giuridica (e giammai politica)", finalizzate a stabilire se vi siano state "omissioni, negligenze o imperizie" oppure "comportamenti tali da attingere la soglia di una grave violazione dello Statuto e dei Principi fondamentali a esso sovraordinati". Scoca, sul punto, ribadisce che "spetta ai competenti organi del Coni di valutare le conseguenze", mentre sul requisito richiesto per l'elezione sostiene: "L'elezione del non tesserato è invalida". I quattro professionisti condividono inoltre la lettura della Procura Generale dello sport dell'articolo 29, comma 1, dello Statuto Figc. La disposizione, attraverso l'espressione "se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura", richiederebbe un tesseramento effettivamente in corso, a differenza dell'interpretazione sostenuta dalla Procura Figc, che distingueva tra essere tesserato ed essere in regola con il tesseramento.

Coccia definisce quindi il tesseramento come "requisito soggettivo di candidabilità e conseguente eleggibilità", mentre per Angeletti "non vi può essere dubbio". Lo stesso Angeletti richiama tuttavia il mancato ricorso contro la candidatura entro i termini statutari, ricordando che la Commissione Federale di Garanzia deve verificare "immediatamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla elezione, eventuali ipotesi di incompatibilità. Non ho notizie circa l'avvenuta o meno impugnazione, nei suddetti termini". Medugno evidenzia invece i ricorsi dell'avvocato Renato Miele, sostenendo che, "sia pur inammissibili contenevano puntuale segnalazione di un vizio radicale. La Procura Federale ha omesso di assumere qualsiasi iniziativa impugnatoria - prosegue -. La Federazione ha lasciato inevase le reiterate richieste di accesso dell'interessato e non si è costituita nei giudizi esofederali". Si configurerebbe così un "vizio genetico" dell'elezione. Tuttavia, secondo Medugno, l'"unica iniziativa che può essere intrapresa dal Coni per ripristino legalità violata rientra nell'ambito delle attività provvedimentali". Ed è in questo contesto che compare l'ipotesi del commissariamento: "Toccherà alla Giunta Nazionale formulare l'eventuale proposta di commissariamento, a al Consiglio Nazionale decidere se deliberare in conformità ad essa". La violazione viene dunque ritenuta sussistente, mentre resta agli organi del Coni la valutazione sulla sua effettiva gravità e sulle conseguenze.

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