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Collegio di Garanzia, inammissibile il ricorso della Juventus per lo Scudetto 2005-06

Il titolo, dopo i fatti di Calciopoli, era stato assegnato all'Inter viste le penalizzazioni inflitte al club bianconero e al Milan

Redazione

Il Collegio di Garanzia si è espresso sul ricorso presentato dalla Juventus per la revoca dello Scudetto del 2006 che dopo i fatti di Calciopoli era stato assegnato all'Inter. Il giudizio dell'organo di giustizia è stato di inammissibilità. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito del Coni:

"Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite, tenutasi in data odierna e presieduta da Franco Frattini, HA DICHIARATO INAMMISSIIBLE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2019, presentato, in data 11 gennaio 2019, dalla società Juventus Football Club S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per l’impugnazione e la riforma del lodo definitivo pronunciato dal Collegio Arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI (TNAS), nel procedimento R.G. n. 1930/2011 TNAS, tra la Juventus Football Club S.p.A., la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., sottoscritto e depositato in data 15 novembre 2011, prot. n. 2621, con istanza di arbitrato presentata in data 10 agosto 2011, in cui il TNAS si era dichiarato incompetente a decidere in merito al provvedimento di revoca - assunto in data 26 luglio 2006 dal Commissario Straordinario FIGC Guido Rossi per motivi disciplinari - del titolo di Campione d'Italia alla Juventus per il Campionato di calcio di Serie A, s.s. 2005-2006, con corredata assegnazione alla società Internazionale di Milano. Ha, altresì, estromesso il CONI dal presente giudizio.Infine, ha condannato la società Juventus Football Club S.p.A. al pagamento delle spese in favore del CONI, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, e ha disposto l'integrale compensazione delle spese nei confronti delle altre parti".