rassegna stampa roma

Stadi, la nuova legge. Stavolta ce la farà?

(repubblica.it – SPY CALCIO F.Bianchi) Terzo tentativo per la legge sugli stadi: ci provano gli onorevoli Filippo Fossati e Dario Nardella del Pd.

Redazione

(repubblica.it - SPY CALCIO F.Bianchi)Terzo tentativo per la legge sugli stadi: ci provano gli onorevoli Filippo Fossati e Dario Nardella del Pd. Un testo, che presto verrà presentato alla Camera, come da noi scritto oggi su La Repubblica, che non prevede spazio agli speculatori, nessun esborso di denaro pubblico e attenzione massima ai vincoli idrogeoligici o ambientali. Insomma, un testo che dovrebbe ottenere un consenso bipartisan.

Ce la farà? Dipende anche dalla durata di questo governo ma forse stavolta ci sono tutti gli elementi per venirne a capo dopo, come detto, due figuracce. Il ministro Delrio appoggia l'iniziativa, di cui è stato informato.

Malagò e Abete hanno più volte ripetuto che ci vuole una legge, non solo per gli stadi ma per tutti gli impianti.

Ecco il testo integrale, in esclusiva, della proposta di legge.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di nuovi impianti e di complessi sportivi multi? funzionali

Capo I NORME GENERALI

Art. 1. (Finalità).

1. La presente legge ha lo scopo di favorire e di incentivare la realizzazione di nuovi impianti e complessi sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico? finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la loro fruibilità e sicurezza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le opere oggetto della presente legge sono dichiarate di preminente interesse sociale e nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Art. 2. (Definizioni).

Ai fini della presente legge si intende per: a) "impianto sportivo": l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 1.500 posti a sedere per impianti al coperto e 4.000 posti a sedere per impianti scoperti comprensivo delle aree tecniche previste dalle normative vigenti e dai regolamenti del CONI e delle federazioni nazionali e internazionali, delle parti destinate alle attività culturali e commerciali fra le quali le attività di vendita di prodotti e servizi, dell'eventuale sede legale e operativa della società sportiva, del museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio con relative pertinenze, degli ambulatori medici e della foresteria necessari alla sua sostenibilità economica finanziaria; b) "complesso multifunzionale": il complesso di opere comprendente uno o più impianti sportivi e ogni altro insediamento edilizio purché a destinazione non residenziale, ritenuto necessario ed inscindibile purché congruo e proporzionato ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario dell'intervento di costruzione e gestione dell'opera ai sensi dell'art. 1 comma 1; c) "società o associazione sportiva": la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI, in possesso di specifici requisiti quali la dimensione sociale, il titolo sportivo, il marchio, l'esperienza gestionale, il radicamento sul territorio. d) "comune": il Comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo impianto sportivo o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impianto sportivo o il complesso multifunzionale oggetto di ristrutturazione o di trasformazione.

Capo II

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI E DI NUOVI COMPLESSI MULTIFUNZIONALI E LA VALORIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E COMPLESSI MULTIFUNZIONALI ESISTENTI

Art. 3. (Procedimento autorizzatorio).

1. Il soggetto proponente che intenda realizzare un impianto sportivo o un complesso multifunzionale oppure valorizzarne uno esistente deve presentare al Comune una proposta di intervento contenente:

a) un progetto dell'opera con l'indicazione dell'area sulla quale il proponente intenderebbe realizzare l'opera;

b) uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale, paesaggistico, urbanistico e infrastrutturale e di uno studio in tema di accessi e viabilità;

c) un piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche necessarie e delle eventuali entrate previste per il Comune;

d) indicazione di eventuali opere compensative da realizzare.

2. Il Comune valuta, entro 45 giorni dalla presentazione, il contenuto della proposta e la sua rispondenza al pubblico interesse. Il Comune può invitare il soggetto proponente ad apportare le modifiche ritenute necessarie.

3. All'esito positivo della valutazione della proposta da parte del Comune territorialmente competente, ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il progetto corredato di quanto previsto dal successivo art. 5, nonché, ove sia necessaria VIA, dello studio di impatto ambientale e della prova delle intervenute pubblicazioni, è presentato alla Regione competente che nei successivi 10 giorni nomina il Responsabile Unico del Procedimento (R. U. P.) II R. U. P., verificata la completezza della documentazione e se del caso previa richiesta di integrazione della medesima, da assolversi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, convoca nel termine dei successivi 60 giorni apposita conferenza istruttoria per l'esame alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato.

Ove nel corso della stessa conferenza il proponente intenda apportare modifiche o migliorie al progetto, anche per aderire alle eventuali indicazioni emerse nel corso della conferenza, lo stesso vi provvede entro un termine non superiore a 60 giorni assegnato dal R. U. P.

All'esito della conferenza istruttoria che deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla sua indizione, salva la maggiorazione di cui al comma precedente, il R. U. P. conclude il procedimento nei successivi 45 giorni ed il relativo provvedimento sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato e necessario alla realizzazione dell'opera e, ove occorra, comporta variante agli strumenti urbanistici.

In caso di inerzia o di superamento dei termini rispettivamente assegnati per gli adempimenti di

cui ai commi precedenti la parte proponente può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'ingiustificato ritardo è valutato ai fini della responsabilità amministrativa dei funzionari preposti

e comporta, sussistendone i presupposti, danno risarcibile.

Art. 4.

(Interventi su aree pubbliche o su impianti pubblici preesistenti).

1. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o di interventi di valorizzazione

di impianti pubblici esistenti, l'esecuzione del progetto autorizzato è affidata previo esperimento

di gara comunitaria. Si applica la disciplina sul cd. Project? financing.

2. Il progetto definitivo autorizzato è posto a base di gara, entro 60 giorni dalla sua approvazione,

per l'affidamento della realizzazione dell'opera e per la concessione di un diritto di superficie o di

un diritto d'uso per una durata di almeno cinquanta anni, o per un periodo superiore in ragione di

comprovate esigenze di sostenibilità e redditività degli investimenti. Alla gara è invitato anche il

soggetto proponente che assume la denominazione di "promotore".

3. Nel bando viene specificato che il promotore, nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario,

può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire

aggiudicatario se dichiara di impegnarsi a pareggiare, alle medesime condizioni, l'offerta.

Art. 5.

(Intesa con la società sportiva interessata).

La realizzazione dell'intervento resta subordinata alla previa presentazione alla Regione

competente di apposito documento attestante l'intesa raggiunta con la società sportiva fruitrice

prevalente dell'impianto sportivo, con la quale viene consentito a quest'ultima di utilizzare

l'impianto e/o il connesso complesso multifunzionale.

Art. 6.

(Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e complessi

multifunzionali o per la ristrutturazione o trasformazione di impianti e complessi multifunzionale

già esistenti).

1. Il soggetto proponente, che intenda procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, nella predisposizione del relativo progetto e

dello studio di fattibilità si attiene ai seguenti criteri:

a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;

b) prevedere locali da adibire ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;

2. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare

ad attività direzionali, turistico ? ricettive, commerciali, e a servizi, purché la loro realizzazione

comporti una comprovata valorizzazione da attestare tramite studio di fattibilità, in termini sociali

e di occupazione del territorio di riferimento dell'impianto sportivo e/o del complesso

multifunzionale.

3. Il soggetto proponente prevede l'uso di materiale e tecnologie ecosostenibili.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 7.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle

province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione

e costituiscono comunque norme fondamentali di grande riforma economico e sociale.

2. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono stipulare le

intese di cui all'art. 5.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai progetti di costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

Art. 8

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.