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Tessera del tifoso, storica sentenza a Roma: giù le mani dai dati dei tifosi

E’ praticamente stata ignorata la recente sentenza, datata 19 ottobre 2012, della seconda sezione del Tribunale di Roma che ha condannato l’AS Roma a pagare 5 mila  euro ad un tifoso abbonato, a titolo di risarcimento danni morali, per...

Redazione

E’ praticamente stata ignorata la recente sentenza, datata 19 ottobre 2012, della seconda sezione del Tribunale di Roma che ha condannato l’AS Roma a pagare 5 mila  euro ad un tifoso abbonato, a titolo di risarcimento danni morali, per l’illegittimo trattamento dei dati personali al momento della sottoscrizione della tessera del tifoso.

Il verdetto riporta a galla lo spinoso tema legato alla Tessera del tifoso aspramente contestata, a ben ragione, da tutte le tifoserie d’Italia sin da quando è stata istituita.

Questa tessera è un sistema di identificazione dei tifosi, varato dal Ministero degli Interni nel 2009 per mantenere la sicurezza negli stadi durante le partite di calcio e per filtrare l’accesso alle strutture sportive, allo scopo di aiutare le Questure nell’identificazione dei tifosi. La sua funzione principale doveva essere un deterrente per i tifosi che infrangessero la legge e che potevano essere identificati con più facilità in caso di illeciti. Un altro obiettivo era evitare che le persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e pregiudicate, potessero accedere agli stadi. L’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive precisa: “La tessera rilasciata dalle società sportive “previo nulla osta “ della Questura competente che comunica l’eventuale presenza di motivi ostativi (Daspo in corso e condanne per reati da stadio negli ultimi 5 anni) fidelizza il rapporto tra tifoso e società stessa”. La tessera nella stragrande maggioranza dei casi viene rilasciata dalle Banche o dal circuito Lottomatica e può essere utilizzata anche come carta di credito ricaricabile. Valida per cinque anni non ha un costo fisso: dapprima gratuita, poi costa 10 euro ed ora  15  euro. Il 14 novembre 2011, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo l’abbinamento della Tessera con l’acquisto di carte di Credito. Il 21 giugno 2011, l’allora Ministro degli Interni, Maroni, i Presidenti di Coni, Figc, Lega serie A, Lega B e Lega Pro firmarono un protocollo: esso prevedeva che soltanto chi ha la tessera del tifoso può acquistare un biglietto per le partite in trasferta e può sottoscrivere gli abbonamenti. In questa stagione, la tessera del tifoso ha cambiato nome, divenendo Fidelity Card. La sentenza del Tribunale di Roma, anche se non può far giurisprudenza, costituisce un precedente importante. Infatti, l’AS Roma come gli altri club professionistici ha associato la tessera alle funzioni di carta di credito, quindi quando un tifoso firma il modulo e il trattamento dei dati personali, acconsente che questi vengano utilizzati da terzi, ovvero istituti bancari, ma non si capisce in che modo e soprattutto perché. La problematica era già stata affrontata e denunciata nel 2010 al Garante della Privacy. Le società, scriveva l’Autorità Garante, dovranno migliorare l’informativa riservata ai tifosi, mettendo ben in evidenza i trattamenti di dati che non richiedano il consenso, perché connessi al rilascio della tessera, e quelli che possono essere effettuati solo su base volontaria e con consenso ad hoc (marketing, invio di comunicazioni commerciali). Il Tribunale di Roma, quindi, ha fatto proprio il principio del Garante accogliendo le doglianze del tifoso e condannando la Roma. La sentenza può considerarsi storica, in quanto, per la prima volta in Italia un Tribunale ha riconosciuto le ragioni dei tifosi che sempre hanno mal sopportato l’obbligo di dover sottoscrivere la Tessera.

Si potrebbero aprire nuovi scenari, tanto da arrivare ad una vera e propria class action dei tifosi tesserati, lesi nei propri diritti, nei confronti delle società che hanno operato con superficialità dimenticandosi che un tifoso è un  cittadino ed esistono diritti che non possono essere violati da chicchessia. Diritti che appartengono a tutti e non solo ad alcuni.

Fonte: calciomercato.com