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Lulic, 20 giorni di squalifica per le offese a Ruediger: salta solo Lazio-Crotone

Il laziale "patteggia" con la Procura dopo la frase sul tedesco nel post derby ("Vendeva calzini fino a due anni fa, ora fa il fenomeno"). Dovrà pagare anche un'ammenda di 10mila euro

Redazione

"Ruediger ora ma il fenomeno, ma due anni fa vendeva calzini e cinture a Stoccarda", messaggio firmato Senad Lulic nel post-derby dello scorso 4 dicembre. Oggi dalla Procura della FIGC arriva la sanzione per il calciatore della Lazio: squalifica di 20 giorni e un'ammenda di 10mila euro "per le dichiarazioni lesive ed offensive nei confronti del giocatore della Roma Antonio Rudiger rilasciate al termine della gara Lazio-Roma dello scorso 4 dicembre", recita il comunicato. Niente razzismo, soltanto una dichiarazione offensiva per cui il giocatore laziale ha "patteggiato". La sospensione decorre a partire da oggi: in sostanza Lulic salterà una sola gara, Lazio-Crotone, in programma l'8 gennaio.

Ecco il comunicato integrale:

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 497 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Senad Lulic avente ad oggetto la seguente condotta: Senad Lulic, tesserato per la società S.S. Lazio S.p.A., in violazione dell’art. 1bis, comma 1, ed art. 5, comma 1, del C.G.S., dei doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente, con le dichiarazioni rese nel corso di un intervista rilasciata ad un network televisivo nazionale – Mediaset Premium - nel dopo gara di Lazio-Roma del 04/12/2016 e riportate dai quotidiani nazionali, dichiarazioni lesive ed offensive nei confronti del calciatore Antonio Rudiger, tesserato con la società A.S. Roma, quali: “.. Rüdiger già parlava prima della partita, due anni fa era lì, a Stoccarda, vendeva calzini o cinture, adesso fa il fenomeno. Non è colpa sua, è colpa di quelli che stanno intorno a lui e che fanno crescere un ragazzo maleducato.”;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Senad Lulic;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di squalifica ed € 10.000,00 (diecimila) di ammenda per il Sig. Senad Lulic, si rende noto l’accordo come sopra menzionato.