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Giudice Sportivo, ammenda di 10mila euro alla Roma

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 10 febbraio 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

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Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 10 febbraio 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata ritorno sostenitori delle Società Fiorentina, Hellas Verona, Juventus, Lazio, Napoli, Roma e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera:

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un petardo ed un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, accesso quattro fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, al 16° del primo

tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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