«La delibera del Comune che ha autorizzato l'operazione Tor di Valle potrebbe finire nel mirino dell'Antitrust. Va verificato se questo atto è giustificabile alla luce dei principi della libera concorrenza oppure se ci sono state violazioni». A parlare è Gustavo Olivieri, professore ordinario di diritto commerciale alla Luiss, dove dirige il master in diritto della concorrenza, e membro effettivo dell’Arbitro Bancario e Finanziario della Banca d’Italia.
rassegna stampa
«Tor di Valle, c’è rischio di violazioni antitrust»
A parlare è Gustavo Olivieri, professore ordinario di diritto commerciale alla Luiss, dove dirige il master in diritto della concorrenza, e membro effettivo dell’Arbitro Bancario e Finanziario della Banca d’Italia.
E’ lui che all’indomani del via libera della giunta alla delibera sul nuovo stadio di Tor di Valle sottolinea alcune importanti criticità del progetto.
«Va valutato – spiega il docente - se la delibera del Comune ha in qualche modo cambiato le regole del gioco, determinando uno squilibrio concorrenziale a vantaggio di uno degli operatori e a svantaggio degli altri. E potrebbe essere accertato anche il tema della discriminazione tra cittadini, dato che la zona che sarà riqualificata non è stata scelta in base a un criterio di selezione pubblica».
Professore, in che modo potrebbe intervenire l’'Antitrust?
«Intanto va chiarito un punto: il mercato interessato da questa operazione non è quello sportivo, ma quello delle costruzioni e dei terreni edificabili. Nel caso di Tor di Valle, la delibera comunale è un atto amministrativo che potrebbe incidere sugli equilibri di quel mercato. Ora va accertato se questo atto ha comportato un sacrificio per la concorrenza e se esso sia giustificato. In questo caso i nuovi poteri dell’Antitrust, ed in particolare l'articolo 21-bis della legge 287/90, permettono all’Authority di impugnare il provvedimento davanti al giudice amministrativo».
Quali sono i punti deboli della delibera approvata dal Comune?
«Non ho letto nel dettaglio la delibera, ma dal punto di vista antitrust va valutato se questo provvedimento ha in qualche modo cambiato le regole del gioco, falsando il mercato in modo da creare uno squilibrio che ha avvantaggiato uno dei concorrenti e recato danno agli altri. In sostanza bisogna verificare se questa delibera rispetta le norme della libera concorrenza oppure no. Se così non fosse, ci sarebbe spazio per portare la questione davanti all’'Antitrust».
Cosa succederebbe a quel punto?
«L’autorità ha sia il potere di imporre la disapplicazione degli atti amministrativi che hanno comportato delle ingiustificate alterazioni del libero gioco della concorrenza, sia di provvedere ad impugnare tali atti davanti al giudice amministrativo».
Quale fattispecie di violazione sarebbe in questo caso?
«Qui più che un abuso di posizione dominante, che è uno dei tipici illeciti sanzionati dall'Antitrust, si potrebbe valutare se un operatore abbia sfruttato una norma anti-concorrenziale approvata dal Comune. Senza entrare troppo nei tecnicismi, l'articolo 21 bis della legge che ha istituito l'Autorità, permette a quest'ultima di ricorrere di fronte ai tribunali amministrativi nel momento in cui viene riscontrato che un provvedimento ha alterato il mercato».
Potrebbe profilarsi anche l'illecito della discriminazione tra cittadini di diverse zone della città, dal momento che la scelta è ricaduta su Tor di Valle in modo arbitrario, senza nessun processo di selezione trasparente?
«È uno scenario che non mi sento di escludere, essendo stata scelta dal Comune un'area piuttosto che un’altra senza una procedura di selezione pubblica in cui effettuare interventi di riqualificazione. È un altro elemento che l’Autorità potrebbe valutare nel momento in cui debba decidere se c’è spazio per intervenire nei confronti del Comune e andare davanti ai giudici amministrativi».
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