rassegna stampa

Destro, resta la stangata

(Il Messaggero – S.Carina) – Nulla da fare: la Corte Federale conferma le tre giornate di squalifica a Destro per il colpo inferto ad Astori durante Cagliari-Roma del 6 marzo scorso, sanzionato grazie all’utilizzo della prova tv.

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(Il Messaggero - S.Carina)- Nulla da fare: la Corte Federale conferma le tre giornate di squalifica a Destro per il colpo inferto ad Astori durante Cagliari-Roma del 6 marzo scorso, sanzionato grazie all’utilizzo della prova tv. Il centravanti tornerà disponibile per Roma-Juventus. Furioso e sconcertato il d.g. Baldissoni che dopo una discussione durata 90 minuti e una camera di consiglio che ha sfiorato le tre ore, si è visto liquidare la questione con un comunicato scarno di un paio di righe.

MISSION IMPOSSIBLE

Premessa d’obbligo: per l’avvocato Conte, legale al quale è stato affidato il ricorso, si trattava di un’impresa disperata. Il precedente a cui la Roma pensava di far affidamento (Frey) per sovvertire il giudizio, infatti, era venuto meno dal comunicato stesso del giudice sportivo. La seconda mail di precisazione inviata dall’arbitro Massa a Tosel («Ho fischiato punizione per il Cagliari per una trattenuta, normale fallo di gioco, di Destro su Astori. La successiva manata non è stata vista») cancellava la possibilità di vedere riconosciuta l’inapplicabilità della prova tv (quanto accaduto invece per il difensore del Chievo). La Roma, pur consapevole di questo, ha comunque provato a scardinare l’impianto accusatorio, ritenendo insussistenti i presupposti di applicazione dell’articolo 35, inesistente il requisito della violenza lesiva del colpo e palese l'irregolarità nella procedura applica da Tosel nelle richieste istruttorie a Massa, lasciando alla Corte Federale ogni valutazione di supplemento d’istruttoria. Cosa dice l’articolo 35? Stabilisce i requisiti di applicabilità della prova tv. Al comma 1.3 viene spiegato che questa si utilizza «limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva (…) non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo. Il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16 del giorno feriale successivo a quello della gara».

Tosel, quindi, una volta ricevuta la segnalazione ha valutato, visionando le immagini e chiedendo duplice chiarimento all’arbitro Massa. A questo punto è entrato in gioco l’articolo 19, comma quattro, che prevede diverse tipologie di sanzione: «a) due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva (…) b) tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti… c) cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lettera b) d) otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara». Il caso di Destro è stato classificato alla lettera b.

Domanda lecita: perché non è stato almeno derubricato il gesto da condotta violenta a gravemente antisportiva? Per due motivi: 1) il sol fatto di portare un colpo al volto di un avversario, viene oramai considerato a prescindere atto violento e dunque sanzionabile con i tre turni di stop 2) per applicare la prova tv serviva che il gesto venisse qualificato ‘violento’. Derubricandolo sarebbe venuto meno il presupposto per cui è stato possibile invece avvalersi delle immagini televisive. Passi successivi? Essendo impossibile il ricorso all’Alta Corte del Coni, la questione finisce qui. E’ chiaro che la decisione presa nei confronti di Destro apre ora un precedente pericoloso, estendendo l’applicazione dell’articolo 35 e trasformandolo di fatto in una norma ‘aperta’, attuabile anche su referto arbitrale perché di fatto d'ora in poi si potrà incidere anche su quanto il direttore di gara ha già sanzionato.