Il Giudice Sportivo ha chiesto un supplemento di indagine alla Procura Federale in merito ai cori di discriminazione razziale e religiosa intonati durante il derby fra Roma e Lazio allo stadio Olimpico. Non solo quelli rivolti a Lukaku da parte della curva Nord, ma anche il coro per Guendouzi arrivato dalla tifoseria romanista. Questo il comunicato:
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Roma-Lazio, Giudice Sportivo chiede supplemento di indagine per i cori razzisti
"Il Giudice sportivo, Letta la relazione pervenuta dalla Procura Federale; con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa, intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura, i seguenti eventi intervenuti durante la gara:
- cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale verso calciatore Soc. Roma Lukaku (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo);
- coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo);
- coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discriminazione razziale verso calciatore della Soc. Lazio Guendouzi (22° secondo tempo).
Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico. Si invita, inoltre, la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara".
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