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Calcioscommesse, dalla CGF le motivazioni della sentenza sul ricorso di Guberti

La Corte di Giustizia federale ha reso note le motivazioni della sentenza sul ricorso presentato dal calciatore Stefano Guberti riguardo al filone di Bari del processo sul calcio scommesse.

Redazione

La Corte di Giustizia federale ha reso note le motivazioni della sentenza sul ricorso presentato dal calciatore Stefano Guberti riguardo al filone di Bari del processo sul calcio scommesse. “Appare oggettivamente verosimile - si legge nelle motivazioni della sentenza d’appello relativa all’ex centrocampista della Sampdoria, ora tesserato per la Roma - che il Guberti, in considerazione della posizione in classifica delle due compagini, potesse astrattamente aspirare ad una possibile disponibilita’ del Bari, gia’ retrocesso, a concedere alla compagine ligure l’acquisizione di tre punti fondamentali per le residue speranze della stessa di permanenza in Serie A“. Per questo Guberti si reco’ a Bari, un viaggio mai smentito dallo stesso calciatore – cosi’ come l’incontro avvenuto col Masiello in una stanza dell’Hotel Oriente – ma giustificato con una presunta visita ad alcuni amici baresi,“motivazione del tutto inverosimile” secondo la Corte: “Si pensi da un lato che il Guberti ha militato nelle file del Bari appena sei mesi - osservano i giudici - dall’altro che non ha fornito alcuna prova di ulteriori precedenti o successivi soggiorni a Bari, e infine che non risulta affatto legato da un particolare rapporto di amicizia con il Masiello“.

Al contrario, secondo la Corte ci sono “una pluralita’ di concordanti elementi presuntivi” che dimostrano l’intento illecito dell’incontro con il Masiello: “Si pensi al fatto che il Guberti, dopo aver preso parte (seppure senza entrare in campo) alla gara Milan-Sampdoria disputata alle ore 20.45 del giorno 16 aprile 2011 e quindi conclusasi in tarda serata, la mattina successiva si alza prestissimo per recarsi all’aeroporto di Linate e trasferirsi a Bari, con un biglietto acquistato solo lo stesso 16 aprile (e cioe’ senza avere in alcun modo programmato la pretesa visita di cortesia ai vecchi amici). Giunto a Bari si trasferisce in una camera di albergo e qui incontra in via riservata e quasi clandestina il Masiello, che si trovava in città perchè quel giorno non aveva seguito la propria squadra impegnata in trasferta a Cesena in quanto squalificato. Ed è proprio questo l’elemento di maggiore e decisivo rilievo ai fini del riscontro oggettivo dell’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal Masiello - concludono i giudici - E’ infatti elemento di grave e assoluto sospetto il fatto che due calciatori, militanti in compagini che si dovranno affrontare da lì a sette giorni, si incontrino nel segreto di una stanza d’albergo, soprattutto quando uno di essi affronta un viaggio di oltre ottocento chilometri per ottenere un colloquio con l’altro per il tramite di una comune amicizia“.