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Tribunale Federale Nazionale Figc dichiara la propria incompetenza sul deferimento di Garcia per uso ricetrasmittente

"Non potendo l’indagine de qua, avente ad oggetto gli 'Accertamenti in ordine al comportamento del tecnico dell’AS Roma Sig. Rudi Garcia il quale avrebbe utilizzato apparecchiatura telefonica durante l’incontro di calcio tra Livorno e Roma...

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Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. disciplinare, considerata la natura assorbente della prospettata questione difensiva, dichiara la propria incompetenza sul deferimento comminato a Rudi Garcia per l'uso della ricetrasmittente. Ecco il comunicato dal sito ufficiale della Figc:

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall’Avv. Sergio Artico

Presidente; dal Dott. Raimondo Cerami, dall’Avv. Amedeo Citarella, dall’Avv. Angelo

Pasquale Perta, dall’Avv. Massimo Vasquez Giuliano Componenti; con l’assistenza del

Dott. Diego La Vecchia, del Dott. Carlo Purificato Componenti aggiunti; e del Dott. Paolo

Fabricatore Rappresentante A.I.A.; del Sig. Claudio Cresta Segretario, con la

collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 15 gennaio

2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RUDI GARCIA

(Allenatore della Società AS Roma Spa), FEDERIC BOMPARD (Allenatore in seconda

della Società AS Roma Spa), Società AS ROMA Spa - (nota n. 4071/97 pf13-14 SP/blp

del 4.12.2014).

Con provvedimento del 4 dicembre 2014, il Procuratore federale ha deferito innanzi a

questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. disciplinare:

- il Sig. Rudi Garcia, allenatore dell’AS Roma Spa, per rispondere della violazione di cui

all’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione alla Regola 4 del Gioco del Calcio per aver

utilizzato “sistemi elettronici di comunicazione”, nel caso di specie un cellulare, durante la

gara Livorno - Roma del 25 agosto 2013;

- il Sig. Federic Bompard, allenatore in seconda dell’AS Roma Spa, per rispondere della

violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione alla Regola 4 del Gioco del

Calcio per aver utilizzato “sistemi elettronici di comunicazione”, nel caso di specie un

cellulare, durante la gara Livorno - Roma del 25 agosto 2013;

- la Società AS Roma Spa, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi

dell’art. 4, comma 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati

come sopra descritto.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati le parti hanno fatto pervenire rituali memorie difensive, con le quali

hanno sollevato, in via preliminare ed in rito, questioni attinenti all’ammissibilità del

deferimento, anche sul piano della competenza a giudicare dell’adito collegio, nonché, nel

merito, la insussistenza della violazione di cui al contestato art. 1bis CGS. In via

subordinata, poi, la difesa dei deferiti ha sollecitato una sospensione del procedimento,

proprio per dar modo agli organi preposti di meglio specificare i confini della norma violata.