Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. disciplinare, considerata la natura assorbente della prospettata questione difensiva, dichiara la propria incompetenza sul deferimento comminato a Rudi Garcia per l'uso della ricetrasmittente. Ecco il comunicato dal sito ufficiale della Figc:
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Tribunale Federale Nazionale Figc dichiara la propria incompetenza sul deferimento di Garcia per uso ricetrasmittente
"Non potendo l’indagine de qua, avente ad oggetto gli 'Accertamenti in ordine al comportamento del tecnico dell’AS Roma Sig. Rudi Garcia il quale avrebbe utilizzato apparecchiatura telefonica durante l’incontro di calcio tra Livorno e Roma...
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall’Avv. Sergio Artico
Presidente; dal Dott. Raimondo Cerami, dall’Avv. Amedeo Citarella, dall’Avv. Angelo
Pasquale Perta, dall’Avv. Massimo Vasquez Giuliano Componenti; con l’assistenza del
Dott. Diego La Vecchia, del Dott. Carlo Purificato Componenti aggiunti; e del Dott. Paolo
Fabricatore Rappresentante A.I.A.; del Sig. Claudio Cresta Segretario, con la
collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 15 gennaio
2015 e ha assunto le seguenti decisioni:
“”
(57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RUDI GARCIA
(Allenatore della Società AS Roma Spa), FEDERIC BOMPARD (Allenatore in seconda
della Società AS Roma Spa), Società AS ROMA Spa - (nota n. 4071/97 pf13-14 SP/blp
del 4.12.2014).
Con provvedimento del 4 dicembre 2014, il Procuratore federale ha deferito innanzi a
questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. disciplinare:
- il Sig. Rudi Garcia, allenatore dell’AS Roma Spa, per rispondere della violazione di cui
all’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione alla Regola 4 del Gioco del Calcio per aver
utilizzato “sistemi elettronici di comunicazione”, nel caso di specie un cellulare, durante la
gara Livorno - Roma del 25 agosto 2013;
- il Sig. Federic Bompard, allenatore in seconda dell’AS Roma Spa, per rispondere della
violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione alla Regola 4 del Gioco del
Calcio per aver utilizzato “sistemi elettronici di comunicazione”, nel caso di specie un
cellulare, durante la gara Livorno - Roma del 25 agosto 2013;
- la Società AS Roma Spa, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’art. 4, comma 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati
come sopra descritto.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati le parti hanno fatto pervenire rituali memorie difensive, con le quali
hanno sollevato, in via preliminare ed in rito, questioni attinenti all’ammissibilità del
deferimento, anche sul piano della competenza a giudicare dell’adito collegio, nonché, nel
merito, la insussistenza della violazione di cui al contestato art. 1bis CGS. In via
subordinata, poi, la difesa dei deferiti ha sollecitato una sospensione del procedimento,
proprio per dar modo agli organi preposti di meglio specificare i confini della norma violata.
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