L’ADCS (Associazione Difesa Consumatori Sportivi) ha centrato un significativo risultato a tutela di chi frequenta gli stadi ed in particolare di tutti coloro costretti dalle nuove normative a sottoscrivere la tessera del Tifoso.
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Tessera del Tifoso: le Società obbligate a rendere più trasparenti le applicazioni
L’ADCS (Associazione Difesa Consumatori Sportivi) ha centrato un significativo risultato a tutela di chi frequenta gli stadi ed in particolare di tutti coloro costretti dalle nuove normative a sottoscrivere la tessera del Tifoso.
A seguito di un esposto presentato nei mesi scorsi dall’avv. Antonino Galletti del Foro di Roma per conto dell’ADCS contro la c.d. tessera del tifoso, il Garante per la protezione dei dati personali ha divulgato lunedì 10 gennaio un provvedimento che impone, entro 45 giorni dalla sua pubblicazione, alle società di calcio di adempiere ad alcuni significativi obblighi per la protezione dei dati personali dei possessori della tessera.
Nel dettaglio, il Garante ha ritenuto fondate le osservazioni dell’ADCS ed ha imposto le seguenti norme
1) ha imposto alle società calcistiche di integrare l’informativa fornita ai tifosi evidenziando:
· a)i trattamenti che non necessitano di consenso perché connessi al rilascio della tessera con la precisazione espressa che i dati saranno comunicati alle questure e l’indicazione delle caratteristiche del trattamento svolto con le tecnologie rifid
· b) i trattamenti i possibili solo con l’adesione del tifoso
c) le conseguenze dell’eventuale rifiuto a sottoscrivere;
2) ha imposto accorgimenti idonei per evidenziare ai tifosi la possibilità di negare il trattamento per fini di marketing;
3) ha imposto di riformulare i modelli già in uso per consentire di esprimere liberamente la scelta di ricevere o meno comunicazioni commerciali o promozionali da società terze.
Il Garante ha imposto inoltre la pubblicazione sui siti web del provvedimento con adeguata evidenza; ed ha invitato le società di calcio a predisporre moduli separati per acquisire il consenso su servizi ulteriori o accessori; ha imposto alle società che intendessero operare un profilazione dell’utente di acquisire specifico consenso di questo e di notificare il trattamento al Garante; ha disposto l’invio della decisione al Ministero dell’interno, al CONI ed alla FIGC.
“Credo che sia un risultato davvero importante - ha sottolineato il presidente dell’ADCS Antonella Bellucci - ottenuto dalla nostra Associazione che da più di un anno si sta battendo affinchè gli utenti dello spettacolo sportivo siano tutelati e che le normative applicate siano chiare e in linea con la Legge. Ritengo questo un punto di partenza importante che ci permetterà nel prossimo futuro di intraprendere ulteriori azioni per rendere chiara e trasparente l’introduzione della Tessera del Tifoso, uno strumento che riteniamo fortemente penalizzante per gli sportivi e per tutti coloro che frequentano gli stadi. Ricordiamo infine che in passato abbiamo già presentato con successo alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, una proposta modifica dell’articolo 9 della Legge 41/2007. Per i tifosi colpiti da DASPO. Nel nuovo articolo si specifica che il Daspo deve essere «in atto». Solo in quel caso non si potranno acquistare biglietti o ricevere la tessera del tifoso. Nel caso delle condanne, i tagliandi si possono invece comprare se il soggetto condannato negli ultimi cinque anni per reati da stadio ha già scontato un Daspo per lo stesso episodio. “
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