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Il Tar conferma la multa della Consob al giornalista che pubblicò notizie non vere sulla vendita della società

Pubblicò su un sito internet la notizia che la As Roma era stata venduta al gruppo Fioranelli-Flick; ci furono sbalzi in borsa del titolo della società, la notizia fu smentita e scattò per lui una multa di 100mila euro dalla Consob.

Redazione

Pubblicò su un sito internet la notizia che la As Roma era stata venduta al gruppo Fioranelli-Flick; ci furono sbalzi in borsa del titolo della società, la notizia fu smentita e scattò per lui una multa di 100mila euro dalla Consob.

Adesso, l'autore di quell'articolo, Gianfilippo Bonanno, si è visto confermare la sanzione dal Tar del Lazio. Era il giugno 2009 quando la stampa riportò l'interesse di diverse persone all'acquisto della partecipazione di maggioranza in As Roma riconducibile a Italpetroli, società controllata dalla famiglia Sensi. E il 19 di quel mese, il sito internet 'www.forza-roma.com' pubblicò un 'pezzò a firma di Gianfilippo Bonanno dal titolo: «Ufficiale: la As Roma è stata venduta al gruppo Fioranelli-Flick». La notizia fu smentita da Italpetroli su richiesta della Consob, ma tra l'orario di pubblicazione del pezzo e la diffusione della smentita di Italpetroli, il prezzo delle azioni As Roma registrò prima un incremento, poi una lieve flessione, fino alla sospensione delle negoziazioni. Bonanno si è rivolto al Tar per contestare il provvedimento sanzionatorio sostenendo, tra l'altro - ne dà conto la sentenza - che le notizie da lui diffuse non avrebbero avuto ripercussioni apprezzabili sull'andamento delle azioni della AS Roma; piuttosto, sarebbero state influenzate dal comunicato di Italpetroli. Per il Tar, però, il ricorso «è manifestamente infondato e deve essere respinto». «Circa i presupposti, oggettivi e soggettivi, dell'illecito sanzionato - si legge nella sentenza - va in primo luogo osservato che Bonanno non contesta la sequenza dei fatti», ma per i giudici, sul piano soggettivo va ricordato che l'illecito amministrativo «non richiede affatto che la condotta sia ascrivibile a titolo di dolo». In un frase: la contestazione «risulta integrata dalla diffusione di notizie che siano anche solo potenzialmente suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti». Infine, secondo il Tar non è applicabile al caso specifico il fatto che «per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale, la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie della, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni», in quanto Bonanno «non ha nè allegato, nè, a maggior ragione, dimostrato, di essere un giornalista professionista».

(ANSA)