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Roma, il Tar del Lazio annulla il Daspo a un tifoso giallorosso lanciacori

LaPresse

La notizia arriva dall'avvocato Lorenzo Contucci: "Il comportamento tenuto dal tifoso che si è arrampicato sulla balaustra per lanciare i cori non è di natura violenta"

Redazione

Buone notizie per i tifosi della Roma. Come riporta l'avvocato Lorenzo Contucci sul suo profilo Facebook, il Tar del Lazio ha annullato il Daspo ad un tifoso giallorosso che si era arrampicato sulla balaustra dello stadio per lanciare i cori. "Il TAR Lazio ha stabilito che il comportamento tenuto da un tifoso giallorosso (M.D.) che si è arrampicato sulla balaustra per lanciare i cori non è di natura violenta e quindi ha annullato il relativo daspo", scrive il legale vicino al mondo ultras.

Ecco la sentenza: "Non si ricava una condotta del ricorrente che abbia comportato o agevolato situazioni di "allarme" o di "pericolo" per la sicurezza pubblica in quanto, dagli atti descritti, non emerge che l’interessato abbia dato causa, incitato o innescato episodi di violenza in ragione del fatto di essersi arrampicato sulla balaustra dello stadio; ed invero, il fatto in sé, se non accompagnato da altre circostanze che avrebbero potuto provocare rischi per la sicurezza pubblica, rimane neutro dal punto di vista della potenzialità della lesione in quanto non si può escludere in radice che l’interessato si sia limitato ad inneggiare in favore della propria squadra, senza con ciò trascendere in episodi tali da mettere a rischio la pubblica incolumità. In assenza di tali ulteriori circostanze, la condotta di arrampicarsi sulla balaustra dello stadio, seppure non sia revocabile in dubbio che costituisca una condotta non giustificabile e pericolosa (in particolare, per colui che la pratica) e che, per ciò solo, deve essere stigmatizzata attraverso l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 1-septies del decreto legge n. 28 del 2003 (come avvenuto nel caso di specie) e anche attraverso altre misure altrettanto efficaci, a garanzia della incolumità del soggetto interessato (come ad esempio, il rapido intervento delle forze di sicurezza presenti nello stadio), non è sufficiente da sola a giustificare l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989 che, come detto, impone una ulteriore valutazione di pericolosità, anche solo potenziale, per la pubblica sicurezza che, nel caso di specie, non si ricava dalla motivazione del provvedimento impugnato".