La Lega Serie A, tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 28esima giornata di Serie A. La Roma è stata sanzionata con 8 mila euro di multa a seguito dei cori rivolti dalla Curva Sud a Dejan Stankovic. L'ammenda è stata attenuata dal gesto di José Mourinho che ha difeso il suo amico ed ex calciatore invitando i tifosi a smettere di intonare i cori offensivi. Il messaggio è stato recepito dalla Curva Sud che ha dato ascolto allo Special One non ripetendo le offese. Chiusa invece per un turno la Curva Nord a seguito dei "cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa intonati durante il derby contro la Roma". Come riportato nel comunicato del Giudice Sportivo, inoltre si "dispone la sospensione della pena per il periodo di un anno con l'esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensiva sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione".
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Giudice Sportivo, Roma multata per cori contro Stankovic. Nord chiusa con sospensiva
LA DECISIONE SULLA ROMA -"Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ROMA per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati nella Curva Sud, all'8° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria; sanzione attenuata perché il coro, dopo l'intervento fattivo del proprio allenatore, non si è ripetuto".
LA DECISIONE SULLA LAZIO -"Il Giudice sportivo, considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, nei confronti dei sostenitori della Soc. Rom: considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, nel corso della gara, “la Curva Nord tifoseria Lazio (100%)" intonava icori suddetti e pertanto, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell'art. 28, comma 4, CGS, ai fini della punibilità degli stessi: considerata, in particolare, l'obiettiva gravità delle manifestazioni discriminatorie, avuto riguardo a durata, ripetitività, dimensione e percezione, sicuramente rilevanti ai sensi del richiamato art, 28, commi 1 e 4, C.6.5. ritenuto, nondimeno, di dover valorizzare, anche ai fini dell'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 29 C.G.S., nonché della sospensione condizionale di cui all'art, 28, comma 7, C.G.5., la disponibilità ed il comportamento collaborativo della Soc. Lazio nel coadiuvare le Forze dell'ordine nell'attività di individuazione dei responsabili e nel prevenire, anche con pubblica dissociazione, il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Nord” privo di spettatori. Dispone, per i motivi suddetti, la sospensione della pena per il periodo di un anno ai sensi dell'art. 28, comma 7, CGS con l'esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione".
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