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Giudice Sportivo: per la Roma ammenda di 50 mila euro e “Curve chiuse” contro Samp e Inter

 Le due curve dello stadio Olimpico saranno senza spettatori in occasione di Roma-Samp (16 febbraio) e di Roma-Inter (2 marzo).

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 Le due curve dello stadio Olimpico saranno senza spettatori in occasione di Roma-Samp (16 febbraio) e di Roma-Inter (2 marzo). Lo ha disposto il giudice sportivo, dopo i cori discriminatori contro Napoli nella semifinale di Coppa Italia,ieri: al turno di squalifica si e' unita la revoca della condizionale del 21 ottobre dopo Roma-Napoli di campionato (ANSA)

ECCO IL COMUNICATO UFFICIALE

Gara soc. ROMA – soc. NAPOLI

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in ordine alla gara soc. Roma – soc.

Napoli del 5 febbraio 2014 (Tim Cup) nella quale, tra l’altro, si riferisce che “durante il controllo

gara i tre rappresentanti della Procura si disponevano come segue: uno al centro del campo in

posizione intermedia tra le panchine, uno verso l’angolo tra Curva Sud e Monte Mario e l’altro

fra Curva Nord e Monte Mario. Tutti e tre i rappresentanti percepivano in modo chiaro e forte il

coro – lavali lavali lavali col fuoco o Vesuvio lavali col fuoco – intonato dai tifosi romanisti della

Curva Sud intera al 15° del primo tempo e al 46° del secondo tempo. Analogo coro proveniente

dalla Curva Nord, al 2° del primo tempo veniva percepito chiaramente dai due rappresentanti

situati verso la Curva Nord e al centro del campo. Tale coro era intonato da una parte dei tifosi

che occupava la fascia di curva più prossima al settore ospiti, pari a circa 1/5 del totale. Identico

coro intonato al 30° del secondo tempo veniva percepito dal rappresentante più vicino alla Curva

Sud e interessava l’intera curva. Si precisa che la Curva Sud che ha una capienza di circa 8.000

spettatori era completamente piena, mentre la Curva Nord di analoga capienza era piena per

circa 2/3.”;

ritenuto che la condotta dei sostenitori della soc. Roma, in tal modo dettagliatamente descritta,

integra inequivocabilmente gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di origine

territoriale”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione”,

coinvolgente una rilevante parte degli spettatori occupanti i settori denominati Curva Nord e

Curva Sud, e per la sua “percettibilità reale”, puntualizzata dai collaboratori della Procura

federale;

considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Roma deve rispondere a

titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata dal citato art. 11 n. 3 CGS, che appare

equo quantificare nel minimo edittale (art. 18, n. 1 lettera e), in considerazione della concreta e

continuativa collaborazione fornita alle Forze dell’Ordine nella prevenzione delle manifestazioni

di violenza e di discriminazione;

rilevato che la soc. Roma è già incorsa nella medesima violazione (gara Roma-Napoli del 18

ottobre 2013 – CU 63 del 21 ottobre 2013), in merito alla quale l’esecuzione della consequenziale

sanzione era stata sospesa ex art. 16 2bis CGS;

P.Q.M.

Delibera di sanzionare la soc. Roma con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare

una gara con i settori denominati “Curva Sud e Curva Nord” privi di spettatori, disponendo la

revoca della sospensione della sanzione disposta con provvedimento del 21 ottobre 2013 (CU

63).

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali di andata sostenitori

delle Società Napoli e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3

CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di

vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le

circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in

ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, al 15°

del primo tempo, al 26° e 42° del secondo tempo, lanciato un bengala acceso nel settore occupato

dai sostenitori della squadra avversaria, senza conseguenze lesive; per avere inoltre lanciato nel

recinto di giuoco numerosi bengala e petardi; con recidiva specifica; sanzione attenuata ex art. 14

n. 5 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le

forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo

ed al 42° del secondo tempo, lanciato un bengala acceso nel settore occupato dai sostenitori della

squadra avversaria, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione

all'art. 13 lettere a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine

a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NAINGGOLAN Radja (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Seconda sanzione).

VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già

diffidato (Seconda sanzione).