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Giudice Sportivo: per Amauri niente Roma-Fiorentina

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 aprile 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Redazione

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 aprile 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 110COMUNICATO UFFICIALE N. 209 DEL 12 APRILE 2012209/5931) SERIE A TIM Gare del 10-11 aprile 2012 - Tredicesima giornata ritorno In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: a) SOCIETA'Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Tredicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Catania-Chievo Verona-Internazionale-Milan-Napoli-Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 n 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori. * * * * * * * * * Ammenda di € 30.000,00 con diffida : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 4°, 14°, 15° del primo tempo, 3° e 40° del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria grida e cori costituenti espressione di discriminazione razziale; recidiva specifica; entità della sanzione attenuata ex 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza e per avere altri sostenitori, in relazione ad alcuni episodi, chiaramente manifestato la propria dissociazione da tali biasimevoli comportamenti. Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, bengala e fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta d'acqua; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori rivolto reiteratamente grida e cori ingiuriosi all'Arbitro. 209/594b) CALCIATORICALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARAPANDEV Goran (Napoli): per avere, al 25° del secondo tempo, a distanza dall'azione di giuoco in svolgimento, colpito un avversario con un calcio ad una gamba. PEGOLO Gianluca (Siena): per avere, al termine della gara, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un ironico applauso e un'espressione ingiuriosa. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAKOZAK Libor (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONECARRIZO Juan Pablo (Catania): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Seconda sanzione); per avere, all'atto dell'ammonizione, contestato la decisione arbitrale rivolgendo all'Arbitro un ironico applauso. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00PELLISSIER Sergio (Chievo Verona): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quinta sanzione); per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito espressioni blasfeme; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARABLASI Manuele (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). CONTINI Matteo (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). DE OLIVEIRA Amauri (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). DENIS German Gustavo (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione). GARCIA Santiago (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 209/595ILICIC Josip (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). MAURI Stefano (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). MORETTI Emiliano (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione). PINZI Giampiero (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione). SAMUEL Walter Adrian (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). SARDO Gennaro (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARAAMMONIZIONESESTA SANZIONEPJANIC Miralem (Roma) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)JOVETIC Stevan (Fiorentina) MANNINI Daniele (Siena) SECONDA SANZIONEDE MATTOS FILHO Marco Antonio (Roma)PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIOAMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)DE ROSSI Daniele (Roma) KALADZE Kakha (Genoa) MESTO Giandomenico (Genoa) AMMONIZIONESESTA SANZIONEBIAVA Giuseppe (Lazio) CHIELLINI Giorgio (Juventus) LICHTSTEINER Stephan (Juventus) MARCHESE Giovanni (Catania) 209/596ODDO Massimo (Lecce) VITIELLO Roberto (Siena) QUINTA SANZIONEBELLUSCI Giuseppe (Catania) CECCARELLI Luca (Cesena) DAINELLI Dario (Chievo Verona) DIAKHITE Modibo (Lazio) LUCCHINI Stefano (Atalanta) MUNTARI Sulley Ali (Milan) PELUSO Federico (Atalanta) SAMMARCO Paolo (Chievo Verona) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)BACINOVIC Armin (Palermo) GRAVA Gianluca (Napoli) LEDESMA Cristian Daniel (Lazio) QUAGLIARELLA Fabio (Juventus) SEYMOUR Felipe Ignacio (Catania) STENDARDO Guglielmo (Atalanta) ZAMBROTTA Gianluca (Milan) SECONDA SANZIONEFERNANDEZ Federico (Napoli) PESOLI Emanuele (Siena) PRIMA SANZIONEFLOCCARI Sergio (Parma) MODESTO Francesco (Parma) MUTARELLI Massimo (Atalanta)PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPOAMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)MIRANTE Antonio (Parma)c) ALLENATORIAMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 10.000,00REJA Edoardo (Lazio): per avere, al 44° del secondo tempo, già richiamato, contestato platealmente l'operato arbitrale indirizzando un ironico applauso al Direttore di gara; recidiva reiterata; infrazione rilevata dal Quarto ufficiale. 209/597d) OPERATORI SANITARIAMMONIZIONE CON DIFFIDAFIORITA Graziano (Lecce): per essere, al 45° del secondo tempo, già richiamato, entrato sul terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto ufficiale.

 

(legaseriea.it)