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Giudice sportivo, multa di 2.500 euro alla Roma. Lazio, Nord chiusa per 2 turni per cori razzisti

La società giallorossa è stata sanzionata per "avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti". Prima sanzione per Dzeko

Redazione

A due giorni dalla chiusura della settima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 3 ottobre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. ROMA per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti.

AMMONIZIONE PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

PRIMA SANZIONE

DZEKO Edin (Roma)

Il Giudice Sportivo ha inoltre chiuso la curva Nord della Lazio per una giornata a causa di cori razzisti durante la gara col Sassuolo. Ecco il comunicato:

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Lazio, assiepati nel settore “Curva Nord”, nel numero di circa 2000 (rispetto a n. 5449 occupanti), si rendevano responsabili, al 31° del primo tempo ed al 33° del secondo tempo, di cori espressione di discriminazione razziale, durati alcuni secondi, nei confronti, rispettivamente, dei calciatori del Sassuolo Adjapong Claud e Duncan Alfred; considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto; considerato, altresì, che il direttore di gara nel proprio rapporto ha dato conto puntualmente dell’accaduto, seppur riferendo i cori al solo calciatore Adjapong Claud, con relativa richiesta al Responsabile del servizio d’ordine, per il tramite del IV Ufficiale, di effettuare l’annuncio di rito ai fini anche dell’eventuale sospensione della gara (annuncio effettuato al 38° del primo tempo); ritenuto che gli episodi sopradescritti integrano, in termini di dimensione e percezione reale, i presupposti di rilevanza e quindi di punibilità delle condotte dei sostenitori, ex art. 11, n. 3 CGS, delle quali è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva la soc. SS Lazio; considerato, altresì, che per identica violazione era stata disposta la sospensione condizionale dell’esecuzione della relativa sanzione (gara Roma-Lazio del 30 aprile 2017 - CU LNPA n. 197 del 2 maggio 2017); visti gli artt. 11 nn. 1 e 3, 16, n.2-bis e 18 n.1 lett. e) CGS; delibera di sanzionare la Soc. SS Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori. Dispone, altresì, la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione inflitta in occasione della gara Roma-Lazio del 30 aprile 2017 (CU LNPA n. 197 del 2 maggio 2017), per mancata decorrenza dell’annuale “periodo di prova”.