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Giudice Sportivo, entrano in diffida Borini, Marquinho, Taddei e Simplicio. Ammenda di 30 mila euro per la Roma

In vista della gara di martedi 1 maggio tra Roma e Chievo, sono state rese note oggi le decisioni del giudice sportivo per entrambe le squadre.

Redazione

In vista della gara di martedi 1 maggio tra Roma e Chievo, sono state rese note oggi le decisioni del giudice sportivo per entrambe le squadre.

In particolare, nella Roma entrano in diffida Borini, Marquinho, Taddei e Simplicio, ammoniti nella partita di ieri con il Napoli. Salgono dunque a 7 i diffidati della Roma, comprendeno anche Cassetti, Osvaldo (che dovrà scontare la seconda giornata di squalifica e non ci sarà con il Chievo), e l'infortunato Juan. Per la società ammenda di 30 mila euro. Questo il testo del comunicato ufficiale: Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 aprile 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA' Il Giudice Sportivo , premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Sedicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Palermo-Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 n 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori. * * * * * * * * * Ammenda di € 30.000,00 con diffida : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, dalla "Curva Sud", lanciato nel recinto di giuoco un accendino, che colpiva al volto il Vice Procuratore federale, senza conseguenze lesive; per avere inoltre, nel corso ed al termine della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco bengala, petardi e oggetti di varia natura (accendini, monete e cosi via); entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) BORINI Fabio (Roma) DE MATTOS FILHO Marco Antonio (Roma) FREY Nicolas Sebastien (Chievo Verona) TADDEI FERRANTE Rodrigo (Roma) PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) SIMPLICIO Fabio Henrique (Roma) (legaseriea.it)