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Giudice Sportivo, 20mila euro di ammenda alla Lazio per i cori razzisti, 7mila alla Roma per i petardi

Ecco i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo per il 26° turno della Serie A TIM (Comunicato Ufficiale n. 17)

Redazione

Ecco i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo per il 26° turno della Serie A TIM (Comunicato Ufficiale n. 17)

 

Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Settima giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna-Fiorentina-Internazionale-Lazio-Palermo-Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12. n 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente ad un calciatore della squadra avversaria grida e cori costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere inoltre, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un bengala e, nel recinto di giuoco, una bottiglietta di plastica piena d'acqua e numerosi petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 35° ed al 42° minuto del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, a breve distanza dal Quarto Ufficiale, due palle di carta pressata; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. 173/473 Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, fatto esplodere sul terreno di giuoco un petardo; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CARACCIOLO Andrea (Novara): per avere, al 33° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, con atteggiamento intimidatorio rivolto ad un calciatore avversario frase irriguardosa; infrazione rilevata dal quarto Ufficiale. SCALONI Lionel Sebastian (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. STEKELENBURG Marteen (Roma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BIAVA Giuseppe (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). DELVECCHIO Gennaro (Lecce): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione). DI MICHELE David (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). DZEMAILI Blerim (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). MARILUNGO Guido (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione). MUSACCI Gianluca (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). TOMOVIC Nenad (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

(legaseriea.it)