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Giudice sportivo, 15 mila euro di multa alla Roma. Atteso il rapporto della Polizia

Il club giallorosso è stato sanzionato per il comportamento scorretto dei propri tifosi all'interno dello stadio dell'Atalanta

Redazione

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 22 novembre 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Il Giudice sportivo letto il rituale e dettagliato rapporto dei collaboratori della Procura Federale in ordine agli incidenti provocati dai sostenitori della Soc. Roma dopo il termine della gara all’uscita del settore di pertinenza ed in prossimità dell’impianto sportivo, riservata ogni decisione in merito, dispone che, al fine di ogni opportuna valutazione circa la gravità dei fatti stessi, venga acquisito a cura della Procura Federale, con la massima sollecitudine consentita, la relazione formale del Responsabile per l’Ordine Pubblico in ordine ai fatti accaduti, nel suo svolgersi temporale e nella relativa localizzazione, che dia precisa contezza anche dell’eventuale ferimento di agenti delle Forze di Polizia e di addetti alla sicurezza dello stadio, del danneggiamento di cose e mezzi, nonché dell’eventuale concreta cooperazione della Soc. Roma con le Forze dell’Ordine a fini preventivi, di vigilanza e di individuazione dei responsabili dell’accaduto.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA: a) per avere suoi sostenitori fatto esplodere alcuni petardi, al 41° del primo tempo (con breve sospensione della gara) ed al 46° del secondo tempo, nel recinto e sul terreno di gioco; nonché per aver lanciato, al 41° del primo tempo, due bengala nel settore occupato dai tifosi della squadra avversaria; b) per avere suoi sostenitori introdotto nell'impianto sportivo ed esposto, dal 23° al 25° del primo tempo, uno striscionegravementeoffensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle squadre in campo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DZEKO Edin (Roma)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

PRIMA SANZIONE

STROOTMAN Kevin Johannes (Roma)