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Giudice Sportivo, prova tv per Strootman: due turni di squalifica. Salta Milan e Juventus, la Roma farà ricorso

Questa la decisione del giudice sportivo della Lega di A sui fatti accaduti in campo nel derby Lazio-Roma di domenica scorsa. A Cataldi una sola giornata, il caso Lulic è al vaglio della Procura Figc

Redazione

Il giudice sportivo della Serie A ha sanzionato il calciatore della Roma Kevin Johannes Strootman «con la squalifica di due giornate effettive di gara» con la prova televisiva per «condotta gravemente antisportiva nei confronti del calciatore Danilo Cataldi (Soc. Lazio)», «consistita prima nel lancio di acqua e poi nella simulazione comportante l'espulsione del calciatore Cataldi», nel derby di domenica. Una giornata a Danilo Cataldi«per aver strattonato la maglia del giocatore avversario». Gerardo Mastrandrea, ovviamente, non è intervenuto sulle frasi di stampo razzista di Lulic nei confronti di Ruediger, al vaglio della ProcuraFigc.

Secondo quanto appreso da Forzaroma.info, la società giallorossa farà ricorso per ridurre lo stop a una sola giornata. 

«Acquisite ed esaminate le immagini televisive - spiega nel suo comunicato appena ufficializzato il giudice, che si è avvalso della prova tv - letta la mail di chiarimenti del direttore di gara e con la quale l'arbitro ha specificato che l'ammonizione del calciatore della Roma era da ricondursi all'atteggiamento provocatorio tenuto nei confronti dell'avversario passandogli vicino dopo la segnatura della rete, atteggiamento che provocava la reazione del calciatore della Lazio, sanzionata dallo stesso direttore di gara con il provvedimento di espulsione; ritenuto che la prima condotta segnalata, consistita nell'apparentemente volontario lancio di acqua dalla bottiglietta non può ritenersi rilevante ai fini dell'art. 35.1.3 CGS, non trattandosi, in sé, né di fatto di condotta violenta; rilevato che la seconda condotta segnalata (simulazione), invece, trova piena conferma nella visione delle immagini televisive, non potendosi oggettivamente ricondurre l'accasciarsi al suolo del calciatore Strootman allo strattonamento della maglietta da parte del calciatore Cataldi; tenuto conto che la fattispecie in questione, la cui rilevanza in termini disciplinari ha determinato il provvedimento di espulsione del calciatore Cataldi, appare caratterizzata da un rapporto di causa/effetto......che viene ad essere inficiato, essendo venuto meno, con riguardo all'effetto, uno dei presupposti comunque incidenti che hanno portato l'arbitro ad adottare il provvedimento di espulsione del Cataldi; ritenuto, pertanto, che può trovare legittima applicazione la previsione dell'art. 35.1.3, penultimo cpv., CGS, in base al quale costituisce condotta gravemente antisportiva, ai fini dell'applicazione della c.d. prova televisiva» la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario «delibera di sanzionare il calciatore Kevin Strootman con la squalifica di due giornate effettive di gara».