Caso Report, Bosco: "Nessuna ombra su Wesley e Bailey"
Pietro Scala è finito al centro di un'inchiesta di Report per il suo coinvolgimento nelle operazioni legate a Wesley e Bailey. Christian Bosco, Presidente dell'IAFA (Italian Association of Football Agents) ha fatto chiarezza sulla professione dell'agente sportivo, nell'intervista rilasciata a Gabriele Turchetti su 'Il Tempo'.
Che idea si è fatto della promo del servizio di Report riguardante Pietro Scala?
"Sulla base delle sole informazioni emerse dalla promo del servizio, ritengo che ci possa essere stata un'erronea interpretazione delle norme cogenti. Scala risulta in possesso da anni della qualifica professionale necessaria per esercitare in Italia ed è regolarmente iscritto al preposto registro nazionale presso il CONI. In questo caso, quindi, la Roma ha pienamente diritto di avvalersi della sua consulenza anche per la contrattualizzazione ed il tesseramento di calciatori provenienti dall'estero".
Per operare in Italia quali requisiti deve avere un agente?
"Il percorso abilitativo nazionale prevede una prova generale presso il CONI, articolata in una fase scritta ed una orale, e successivamente un esame specialistico presso una o più Federazioni nell'ambito delle quali si intende operare. Questo percorso può essere intrapreso anche da un cittadino straniero legittimamente residente in Italia".
Che differenza c'è tra le abilitazioni CONI e FIGC e la licenza FIFA?
"Un agente sportivo può operare in Italia attraverso l'iscrizione al Registro Nazionale presso il CONI. La licenza FIFA si configura come una certificazione privata che viene conseguita tramite un quiz online e non prevede il possesso di un diploma di scuola superiore, né di una formazione preliminare".
Come avviene l'intermediazione in un'operazione con l'estero e quali sono le varie casistiche?
"Ad oggi, la FIFA impone la registrazione sulla propria piattaforma. Ciò non toglie che un soggetto interno all'ordinamento nazionale possa indipendentemente avvalersi dei servizi professionali di un agente sportivo CONI per l'assistenza e la consulenza relativa al tesseramento e alla contrattualizzazione di un calciatore proveniente dall'estero. Il legislatore italiano, poi, ha trovato una soluzione adeguatrice che consente ai soggetti stranieri, non in possesso dei prescritti requisiti professionali, di svolgere ugualmente un'analoga attività sul territorio nazionale, attraverso una applicazione sui generis dell'istituto della "domiciliazione". Tali soggetti, quindi, possono operare in via temporanea ed in regime di collaborazione con un agente sportivo professionista iscritto nelle sezioni "ordinari" o "stabiliti" del registro CONI".
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