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Calciopoli bis, tutti archiviati. Lo scudetto 2006 rimane all'Inter

La Procura federale della Federcalcio ha archiviato la richiesta della Juventus sullo scudetto del 2006 assegnato all’Inter. Secondo la Procura federale non vi sono fattispecie di rilievo disciplinare.

Redazione

La Procura federale della Federcalcio ha archiviato la richiesta della Juventus sullo scudetto del 2006 assegnato all'Inter. Secondo la Procura federale non vi sono fattispecie di rilievo disciplinare.

Il Procuratore federale, «esaminati gli atti dell'indagine inerente alle trascrizioni delle conversazioni telefoniche depositate presso il Tribunale di Napoli nel noto processo penale in corso di svolgimento» ed espletata «la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha dispostol'archiviazione del procedimento, non essendo emerse dalle risultanze istruttorie e dai contatti telefonici in atti fattispecie di rilievo disciplinare procedibili, non coperte da giudicato ovvero non prescritte ai sensi dell'art. 18 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti.

 

 

Pertanto, con provvedimento a parte, è stata disposta l'archiviazione degli atti:

1. nei confronti del presidente del Palermo sig. Maurizio Zamparini e della Società Palermo: perchè non sussistono fatti di rilevanza disciplinare con riferimento alla condotta del presidente medesimo.

2. nei confronti del sig. Roberto Zanzi, all'epoca dei fatti, dirigente dell'Atalanta e della società Atalanta: perchè non sussistono fatti di rilevanza disciplinare.

3. nei confronti del sig. Massimo De Santis, all'epoca dei fatti, arbitro internazionale della Can A e B: perchè non sussistono fatti di rilevanza disciplinare.

4. nei confronti del presidente del Cagliari sig. Massimo Cellino e della società Cagliari: perchè non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.

5. nei confronti del presidente del Chievo sig. Luca Campedelli e della società Chievo Verona: perchè non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.

6. nei confronti del sig. Rino Foschi all'epoca dei fatti, dirigente del Palermo e della società Palermo: perchè non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti, con riferimento alla condotta del dirigente medesimo.

7. nei confronti del sig. Luciano Spalletti, all'epoca dei fatti, allenatore dell'Udinese e della società Udinese: perchè non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.

8. nei confronti del sig. Sergio Gasparin, all'epoca dei fatti, dirigente del Vicenza e della società Vicenza: perchè non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.

9. nei confronti del direttore sportivo sig. Nello Governato: perchè non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.

10. nei confronti del presidente dell'Empoli sig. Fabrizio Corsi e della società Empoli: perchè non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.

11. nei confronti del presidente del Livorno sig. Aldo Spinelli e della società Livorno: perchè non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.

12. nei confronti dell'allora socio di riferimento dell'Internazionale sig. Massimo Moratti e della società Internazionale: perchè non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.

13. nei confronti dell'allora presidente dell'Internazionale (deceduto l'anno 2006) sig. Giacinto Facchetti e della società Internazionale: perchè non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili ovvero non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.

14. nei confronti del presidente della Reggina sig. Pasquale Foti e della società Reggina: perchè non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato.

15. nei confronti del sig. Leonardo Meani, all'epoca dei fatti, dirigente della società Milan e della società Milan: perchè non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato e comunque non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.

16. nei confronti dei sigg. Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all'epoca dei fatti, Commissari Can A e B, del sig. Gennaro Mazzei, all'epoca dei fatti, Vice Commissario Can A e B e del sig. Tullio Lanese, all'epoca dei fatti, presidente dell'Aia: perchè non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato e comunque non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.

 

(AdnKronos)